Sempre più ingarbugliato il Superbonus 110% e l’Agenzia delle Entrate di continuo interviene con chiarimenti, ed ecco un’ultimissima novità pubblicata il 9 novembre 2021.
L’Agenzia delle Entrate con una risposta all’interpello n. 756 del 9 novembre 2021, pubblica una correzione ad un precedente parere sul limite di spesa su un immobile familiare e il Superbonus 110%. La misura complessa mette in difficoltà anche il Fisco e spesso deve correre ai ripari con una nuova pubblicazione.
Il caso riguarda un istante comproprietario con un altro soggetto di un fabbricato ad uso abitativo accatastato con categoria A/3, due pertinenze accatastate come C/6 e un’autorimessa accatastata come C/2.
Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, l’istante intende effettuare interventi energetici e sismici, effettuando i seguenti interventi:
Per questi interventi l’istante ha intenzione di usufruire del regime agevolato ai sensi del Decreto legge n. 34/2020, all’art. 119.
Dopo gli interventi risulterà la variata la destinazione d’uso del locale adibito a magazzino con categoria C/2.
L’istante chiede all’Agenzia delle Entrate chiarimenti i limiti di spesa da considerare per gli interventi effettuati in regime agevolato.
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L’Agenzia delle Entrate in risposta all’istante, precisa che bisogna considerare il numero delle unità immobiliare che hanno fruito del regime agevolato, per effettuare il calcolo per i limiti di spesa.
Il Fisco precisa che il limite di spesa per gli interventi antisismici è di 96.000 euro per l’unità residenziale e le due pertinenze. Dal Superbonus al bonus mobili con e senza ISEE: ecco tutte le novità del Governo
Ai fini degli interventi di Ecobonus per gli interventi di recupero si deve applicare un tetto unito con un limite massimo unitario di spese detraibili. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate, precisa i limiti di spesa per ogni intervento indicato dall’istante:
a) per isolamento termico delle pareti esterne: limite di spesa di 50.000 euro;
b) sostituzione della centrale termica: limite di spesa di 30.000 euro;
c) sostituzione infissi: limite di spesa di 54.545 euro;
d) installazione di impianto fotovoltaico: limite di 48.000 euro;
e) impianto di accumulo per i pannelli fotovoltaici: limite di 48.000 euro.
L’Agenzia ricorda che il limite di spesa per gli impianti fotovoltaici, il limite di spesa considera 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. Tale importo deve essere ripartito tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Inoltre, la condizione è che gli interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi previsti dalla normativa. È possibile consultare qui il parere dell’Agenzia delle Entrate: Agenzia delle Entrate risposta 765 del 09.11.2021
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