Bonus barriere architettoniche 2022 e ristrutturazione bagno: l’Agenzia delle Entrate risolve una questione di rilievo

Tra le tante agevolazioni presenti nel 2022, vi è anche il bonus barriere architettoniche 2022, che scatta in presenza di determinate caratteristiche e sul quale l’Agenzia delle Entrate ha recentemente dato un utile chiarimento, per quanto riguarda le spese di rifacimento del bagno.

Forse non tutti sanno che tra i vari bonus ed agevolazioni previste dallo Stato, una di quelle più interessanti è il bonus barriere architettoniche, che scatta a favore di privati cittadini ed imprese, per una spesa non fino ad un tetto massimo di 50mila euro.

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La detrazione fiscale è prevista dall’art. 119-ter del Decreto Rilancio e la sua finalità è spingere all’abbattimento delle barriere architettoniche nelle case degli italiani o negli immobili delle imprese con una detrazione pari al 75% delle spese effettuate. E’ chiaro l’obiettivo di ridurre gli ostacoli e le difficoltà di spostamento e deambulazione gravanti su chi soffre forme di disabilità motoria.

Il bonus è concesso altresì per l’installazione degli impianti di automazione (ad es. ascensori o montascale), che sono utili ad eliminare limiti per chi ha problemi di deambulazione. Recentemente l’Agenzia delle Entrate è tornata sulla materia delle detrazioni fiscali per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, attraverso un interessante provvedimento che attiene al margine di applicazione pratica dell’agevolazione in oggetto. Vediamone gli aspetti essenziali.

Bonus barriere architettoniche 2022: alcune considerazioni generali

Il bonus barriere architettoniche 2022 vale per chiunque – sia privati cittadini che imprese – faccia domanda di detrazione Irpef del 75%, provando di aver compiuto spese mirate ad abbattere le barriere architettoniche. Inoltre l’Amministrazione finanziaria ha sottolineato che i lavori sono agevolabili anche se nella struttura non sono presenti persone disabili o over 65.

Attenzione però: l’agevolazione si applica soltanto per le spese documentate, effettuate dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per lo svolgimento di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Come accennato la detrazione fiscale corrisponde al 75% e deve essere quantificata su un importo complessivo non superiore alla cifra di 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari che si trovano all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti dal lato funzionale, e includano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. La detrazione è da suddividere tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di identico ammontare.

Tuttavia, l’agevolazione non può essere sfruttata allo stesso tempo, rispetto alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie inerenti i mezzi necessari al sollevamento di una persona disabile.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul bonus barriere architettoniche

L’Agenzia delle Entrate è ritornata sul vasto tema delle detrazioni fiscali per interventi di cancellazione delle barriere architettoniche, e lo ha fatto dando un’utilissima risposta ad un dubbio, che sorge in riferimento alla tipologia di interventi inclusi nella detrazione fiscale.  La domanda è se, in particolare, possano sfruttare le agevolazioni, i costi legati alle opere di ampliamento e sostituzione delle porte, con consequenziale messa a nuovo della pavimentazione e adeguamento dell’impianto elettrico, insieme alle spese per la ristrutturazione totale del bagno.

Ebbene in materia l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, laddove gli interventi in gioco per la ristrutturazione completa del bagno e l’ampliamento e sostituzione delle porte osservino le caratteristiche tecniche di cui al decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere identificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, per detti costi si potrà sfruttare la detrazione fiscale ovvero il bonus barriere architettoniche di cui al citato art. 119-ter del decreto Rilancio. Il riferimento va alle correlate spese effettuate nel periodo di imposta 2022.

Non solo. Rimarchiamo che la stessa detrazione fiscale scatta e si applica anche per le spese relative alle opere di completamento dei suddetti interventi, come quelle sopra accennate di sistemazione della pavimentazione, ma anche per quelle di sostituzione dei sanitari.

Superbonus e bonus barriere architettoniche

Infine un ulteriore chiarimento già fornito in precedenza dalle Entrate attiene alla possibilità di usufruire del Superbonus. Giova però ricordarlo. Infatti non bisogna dimenticare che dall’anno d’imposta 2021 per i costi di abbattimento delle barriere architettoniche sopportati insieme agli interventi coperti Superbonus 110%, è possibile sfruttare dell’aliquota maggiorata pari al 110%. Perciò l’agevolazione aumenta.

In dette ipotesi però è obbligatorio che queste opere siano svolte insieme a interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o d’isolamento termico delle superfici opache. Si tratta di quelli che sono chiamati interventi trainanti.

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