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Superbonus 110%, l’occhio lungo del Fisco: rischi e sanzioni

Dopo un periodo di stop, la cessione del credito è rimasta come opzione per il Superbonus 110%. L’Agenzia delle Entrate, però, controlla tutto.

 

C’è stato fermento attorno al Superbonus 110% sui lavori edili. Una frenata che aveva riguardato le operazioni di cessione del credito, limitate a una soltanto anziché tre come in precedenza. Un argine che ha rischiato di creare non pochi problemi alle imprese edili.

Foto © AdobeStock

Un aggiornamento della normativa poi rientrato nei ranghi. La cessione del credito resterà un’operazione valida fino a tre volte senza che questo, a ogni modo, abbia fermato le procedure di verifica sul piano della regolarità. In effetti, era stata questa la ragione che aveva spinto il Governo a operare il giro di vite. L’obiettivo era quello di limitare le manovre illecite attraverso la riduzione del margine di azione. Nonostante alla fine si sia deciso per la retromarcia, l’Agenzia delle Entrate non ha allentato la stretta sui controlli. Anzi, è proprio nell’ambito della verifica documentale sui presupposti che danno diritto alla detrazione che l’ente interviene maggiormente. E, in caso la mancata integrazione sia riscontrata, provvederà al recupero dell’importo dovuto. Una prassi comune a tutte le operazioni che consentono un vantaggio fiscale, Superbonus incluso.

Anzi, è soprattutto il 110% a essere attenzionato, proprio in virtù della retromarcia operata sulla cessione del credito. La ristrutturazione edilizia, in sostanza, continua a passare dalla maxi agevolazione, grazie alla conferma delle asseverazioni di congruità, i visti di conformità e tutte le polizze di responsabilità dei professionisti. Chiaramente, la verifica dell’Agenzia delle Entrate avverrà in contemporanea alle dichiarazioni dei fruitori e degli esecutori dei lavori. In particolare, l’attenzione si concentrerà sui prezzi (che dovranno rientrare nei limiti dei prezzari) e alla fattibilità delle check-list delle società di revisione. In pratica, prima dell’ok ai lavori, andranno valutati alla perfezione i contratti e i tempi di realizzazione. Oltre che tenere d’occhio la crescita dei prezzi da qui al 2023.

Superbonus 110%, quali sono i controlli del Fisco e le sanzioni applicate

Nei giorni scorsi, le piattaforme utili alla cessione del credito erano state riattivate. In primis quella di Poste Italiane, che avevano di fatto consentito alle società di ricorrere nuovamente all’operazione dopo un breve periodo di stop. Senza tuttavia definire la questione per chi aveva già avviato i lavori nel 2021. Più chiaro, invece, il fronte delle verifiche. L’Agenzia delle Entrate, sulle cessioni del credito così come sugli sconti in fattura, va infatti ad agire direttamente sulla documentazione che dovrebbe provare l’esistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Questo significa che, prima dell’ok definitivo, il Fisco monitorerà la regolarità dell’operazione e, in caso, al recupero degli importi dovuti per agevolazioni non spettanti. Il riferimento è al soggetto che esercita l’opzione, peraltro con importo maggiorato da interessi ed eventuali sanzioni.

Le polizze di garanzia assicurativa

In termini assicurativi, il professionista si fa garante (sia nei confronti dei propri clienti che del bilancio statale) della regolarità degli interventi, stipulando una polizza assicurativa di responsabilità civile. Il cui massimale sarà adeguato al numero delle certificazioni che verranno rilasciate. Oltre che, naturalmente, agli importi degli interventi eseguiti o delle asseverazioni. L’importo non sarà comunque mai inferiore alla cifra di 500 mila euro. Questo perché, in caso di problematiche, sarà garantita la copertura dei danni eventualmente provocati. Tale obbligo (valido per ogni intervento) di stipula sarà presente per ogni operazione. E anch’esso sarà oggetto di verifica, non solo da parte dei committenti.

Ape energetica

Senza contare che il Fisco, prima del via libera, verificherà anche alcuni dettagli tecnici degli interventi. Fra questi, il miglioramento di almeno due classi energetiche, verificabile tramite l’Attestato di prestazione energetica (Ape), il quale dovrà essere rilasciato (nella forma dell’asseverazione) da un tecnico abilitato. Il criterio usato è quello del Ministero dello Sviluppo Economico o, in alternativa, le norme regionali previste. Gli Ape andranno depositati al catasto regionale e per ogni singola unità immobiliare.

Damiano Mattana

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