Pensione e conguaglio fiscale, l’INPS spiega come fare e quando arriverà il rimborso

Con il messaggio n. 2499 l’istituto di previdenza riepiloga il funzionamento del conguaglio fiscale sulle pensioni. I dettagli.

Come confermato dal messaggio INPS n. 2499, si rinnova anche per il 2022 il servizio di assistenza fiscale dell’istituto a favore dei pensionati, al fine di conguagliare le somme a credito o a debito risultanti dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Pensione e conguaglio fiscale
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Nel periodo della dichiarazione dei redditi non possiamo non ricordare che anche per il 2022 si rinnova il servizio di assistenza fiscale da parte dell’Inps a favore dei pensionati, allo scopo di conguagliare le somme a credito o a debito che emergono dalla presentazione della dichiarazione – modello 730.

Di riferimento è il messaggio Inps n. 2499 di qualche giorno fa, nel quale l’istituto riepiloga le caratteristiche del servizio di assistenza fiscale, compiuto come sostituto d’imposta.

Ricordiamo che per l’anno in corso i contribuenti possono verificare tutte le singole trattenute / rimborsi mensili con il servizio ad hoc “assistenza fiscale (730/4)“, previsto sul sito web ufficiale dell’istituto di previdenza.

Vediamo allora qualche ulteriore dettaglio sull’assistenza fiscale e i servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui alla dichiarazione dei redditi.

Pensione e assistenza fiscale Inps per conguagli fiscali

Come accennato in apertura, le precisazioni nel messaggio dell’istituto attengono al rinnovo dell’assistenza fiscale svolta dall’Inps come sostituto d’imposta, a favore dei contribuenti che hanno scelto di ottenere i conguagli fiscali, a debito o a credito, scaturenti dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730), direttamente dall’INPS sulle prestazioni erogate dall’ente nell’anno in corso.

In qualità di sostituto d’imposta, l’istituto di previdenza con il citato messaggio indica che anche per il 2022:

  • sono garantite le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’Inps nel modello 730;
  • conseguentemente provvederà a compiere nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.

Inoltre l’istituto precisa – nel testo del citato messaggio – che può sussistere l’assistenza fiscale esclusivamente laddove, nell’anno di presentazione del modello 730, vi sia un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante.

Rapporto di sostituzione e esclusioni

Il citato rapporto di sostituzione tuttavia non vale in ipotesi di erogazioni di prestazioni esenti da imposte come, ad esempio, le prestazioni pensionistiche previste per le vittime del terrorismo o a vittime del dovere, oppure le prestazioni assistenziali – pensiamo ad es. agli assegni sociali. Inps ricorda che non è ammessa l’assistenza fiscale a favore di titolari in via esclusiva di assegno sociale, di assegno al nucleo familiare, di indennità COVID-19 oppure se nel corrente anno non sia stata versata alcuna prestazione, anche laddove sia stata emessa una CU per redditi corrisposti nel periodo d’imposta anteriore.

E il suddetto rapporto non vale neanche nelle ipotesi in cui la prestazione erogata sia cessata prima del primo aprile 2022.

L’istituto di previdenza può perciò gestire le risultanze contabili della dichiarazione se, nel 2022, il dichiarante incassa una prestazione imponibile Irpef – come ad es. una prestazione Naspi – e dunque è configurabile un rapporto di sostituzione d’imposta con l’Inps.

Lo ribadiamo: laddove invece il dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione assistenziale, l’istituto è obbligato a respingere tali risultanze (cd. “diniego”).

Contribuenti iscritti all’INPGI/1

Nel 2022 il rapporto di assistenza fiscale Inps riguarda altresì i contribuenti iscritti all’INPGI/1, anche se la dichiarazione è inviata anteriormente al primo luglio 2022, data in cui l’Inps – come è noto – subentrerà nelle funzioni previdenziali (pensioni, trattamenti di disoccupazione, cassa integrazione).

D’altronde, come riportato nel messaggio n. 2499:A partire dalla dichiarazione 730/2022, quindi, il contribuente iscritto INPGI/1 (pensionato o beneficiario di prestazioni non pensionistiche) che invii la dichiarazione 730 precompilata oppure si rivolga a un CAF o a un professionista abilitato, avrà quale sostituto d’imposta l’INPS, anche se la dichiarazione viene trasmessa prima del 1° luglio 2022”.

Nell’ipotesi in cui sia indicato l’INPGI come ‘sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio’ al posto dell’Inps, la dichiarazione sarà dunque respinta dall’INPGI con diniego. In dette circostanze il contribuente dovrà presentare una nuova dichiarazione, inserendo l’Inps come nuovo sostituto d’imposta.

Assistenza fiscale 2022 e verifica delle risultanze contabili

Nel messaggio Inps n. 2499 Inps ricorda inoltre che, ai fini dell’assistenza fiscale 2022, i contribuenti con le credenziali di autenticazione necessarie per l’accesso ai servizi online dell’istituto (SPID almeno di II livello, CIE, CNS) possono controllare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti con il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, nel sito istituzionale www.inps.it.

Controllare le risultanze contabili, in buona sostanza, significa verificare la presenza di debiti o crediti fiscali da conguagliare. Detto servizio è peraltro disponibile nella app ‘INPS mobile’, scaricabile da Play Store e da App Store.

Gli interessati debbono sapere che, tramite questo servizio, è possibile consultare i dati che seguono:

  • avvenuta ricezione da parte dell’Inps delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei correlati importi;
  • conferma che i conguagli saranno collegati alle prestazioni percepite, in ipotesi nella quale l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
  • eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione all’Amministrazione finanziaria, laddove non vi sia il rapporto di sostituzione d’imposta;
  • importo delle trattenute e / o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’Istituto di previdenza.

Pe quanto riguarda i termini per il conguaglio, ricordiamo infine che i conguagli a debito o a credito derivanti dalle operazioni di assistenza fiscale vengono effettuati sulla rata della pensione di agosto o di settembre.

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