Cessione credito, occhio alla scadenza: comunicazione e cosa fare

Si avvicina la data e la scadenza entro cui inviare la comunione di opzione sconto in fattura o cessione credito: dettagli e cosa c’è da sapere

Tiene banco il tema inerente la comunicazione di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito esercitata a fronte dei bonus casa per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue di detrazioni riferite a spese del 2020: la data e la scadenza entro cui mandare la comunicazione all’Agenzie delle Entrate si avvicinano. I dettagli al riguardo.

Cessione credito, occhio alla scadenza: comunicazione e cosa fare
fonte foto: Adobe stock

Tra i tanti e diversi temi che destano attenzione e che risultano essere rilevanti, vi è anche quello inerente la cessione credito, come detto con la scadenza entro cui mandare comunicazione di opzione per sconto in fattura o cessione credito che si avvicina.

A meno di ulteriore proroghe, come si legge su Investireoggi.it il termine ultimo è fissato al 29 aprile 2022, questa la data da segnare sul calendario e la scadenza da rispettare, come già detto a meno di comunicazioni inerenti che proroghino tale scadenza.

I soggetti interessati all’adempito sono coloro che, spiega Investireoggi.it, sono i beneficiari delle detrazioni per quanto concerne interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazione 50%); efficienza energetica (ecobonus ordinario); riduzione rischio sismico (sismabonus ordinario); bonus facciata; installazione impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica; superbonus 110%.

Cessione credito, occhio al 29 aprile: dettagli sulla comunicazione e regole rate residue

Sono tanti e vari i temi che hanno a che fare a diverso livello con l’economia e che destano l’attenzione e la curiosità di molti, nonché l’interesse che può riguardare, per l’appunto, ambiti diversi, si pensi ad esempio a bonus edili e realizzazione autorimesse, se è possibile cedere il credito.

Per quel concerne il tema in oggetto, approfondito da Investireoggi.it, come detto anzitutto la scadenza da tenere a mente è fissata al 29 aprile a meno di ulteriori proroghe.

Viene sottolineato che è importante farsi trovare pronti, per i soggetti interessati, per quanto riguarda la comunicazione circa sconto e cessione credito e in tal senso è opportuno ricordare, viene spiegato, le regole fondamentali da seguire proprio rispetto alla comunicazione.

L’invio dovrà avvenire, si legge ancora, esclusivamente mediata via telematica tramite i servizi web dell’Agenzia delle Entrate. Rispetto a che deve, materialmente, fare la comunicazione, bisogna fare una distinzione in base ai casi.

Ovvero, qualora si tratta di interventi su unità immobiliari, dunque non condominio, la comunione di opzione sconto in fattura o cessione credito dovrà essere inviata: dal committente lavori, in modo diretto o mediante intermediari incaricati, laddove si tratti di lavori non soggetti a visto di conformità (lavori in edilizia libera e quelli di importo complessivo non maggiore di 10 mila €, purché non si tratti di bonus facciata); esclusivamente da colui che ha rilasciato il visto di conformità per tutti gli interventi soggetti al visto, compreso il bonus 110.

Ancora, si legge su Investireoggi.it, nel caso in cui si tratti di lavori eseguiti sull’edificio condominiale, la comunicazione di opzione sconto in fattura o cessione credito, dovrà essere mandata: dall’amministratore di condomino, sia direttamente che mediante un intermediario, qualora non sia richiesta la presenza del visto di conformità; da colui che rilascia il visto di conformità o dall’amministratore del condominio, direttamente o mediante intermediario, per interventi soggetti al visto, (nel caso di incoio da parte dell’amministratore di condominio, colui che rilascia il visto è tenuto alla verifica e a validare i dati relativi al visto stesso e alle asseverazioni / attestazioni).

Inoltre, sul tema, per quanto riguarda la comunicazione inerente la cessione credito, relativa alle rate residue non fruite, si legge che tanto per interventi fatti su unità immobiliari quanto per quelli fatti su edificio condominiale, deve essere inviata: dal committente, direttamente oppure mediante un intermediario, laddove non sia prevista la presenza del visto di conformità; esclusivamente da colui che rilascia il visto di conformità per interventi soggetti al visto.

Questi, alcuni dettagli al riguardo. Ad ogni modo è opportuno, bene ed importante che ciascuno approfondisca gli aspetti inerenti tale teme e approfondisca con un confronto con esperti del campo e professionisti del settore, così da chiarire ogni dubbio e comprendere tutti i dettagli al riguardo.

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