Congedo con legge 104 di 2 anni per assistere il familiare: il datore di lavoro può licenziare?

Il lavoratore che fruisce del congedo di 2 anni per assistere il familiare con legge 104, può essere licenziato? La risposta inaspettata. 

Congedo con legge 104 di 2 anni per assistere il familiare
Congedo con legge 104 di 2 anni per assistere il familiare

Congedo straordinario di due anni per assistere il familiare con il verbale di legge 104 con handicap grave, è retribuito e coperto da contribuzione figurativa, valida ai fini pensionistici. Il congedo può essere fruito anche in modalità frazionata in giorni. Ma non è possibile fruire del congedo in ore. Ricordiamo anche, che per poter fare domanda del congedo, bisogna rispettare il requisito di convivenza e il diritto di priorità familiare. Ma cosa succede se mentre si fruisce del congedo, l’azienda chiude l’attività, si può essere licenziati? Rispondiamo a questa domanda, in base ad una recente sentenza della Cassazione che si è espressa in merito.

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Congedo con legge 104 di 2 anni per assistere familiare: il datore di lavoro può licenziare?

Oggi esaminiamo il caso di un Lettore che fruire del congedo straordinario per assistere il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 e la sua azienda è in procinto di chiudere. Chiede se rischia il licenziamento e come deve comportarsi.

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In riferimento al licenziamento la normativa fornisce indicazioni precise su coloro che fruiscono degli ammortizzatori sociali, come ad esempio: Cassa Integrazione e disoccupazione indennizzata (NASPI). Relativamente al licenziamento durante il periodo di Congedo straordinario legge 151, per assistere un familiare con legge 104 art. 3 comma 3, si è pronunciata la Corte di Cassazione.

Si al licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Infatti, la Cassazione con la sentenza n. 5425 dell’anno 2019 ha dichiarato illegittimo il licenziamento effettuato dal datore di lavoro che come causa abbia la fruizione del congedo straordinario. Ma ha stabilito che il licenziamento è legittimo per giustificato motivo oggettivo, tra cui rientra anche al riduzione del personale o la cessazione dell’attività lavorativa.

Nella sentenza si legge che “il diritto alla conservazione del posto, infatti, non esprime limitazioni al legittimo potere di recesso ma è finalizzato, esclusivamente, a garantire al lavoratore un trattamento economico ed assistenziale (analogamente a quanto avviene per la malattia) per il periodo di assistenza“.

Precisiamo, inoltre, che il presupposto soggettivo per la fruizione del congedo straordinario (D.L. 151/2001) è lo svolgimento dell’attività lavorativa in qualità di lavoro dipendente. Quindi, si ritiene che i lavoratori hanno la possibilità di fruire del congedo fino alla cessazione del rapporto lavorativo. Inoltre, bisogna anche considerare che l’indennità di congedo è anticipata dal datore di lavoro, che poi recupera la somma versata al dipendente tramite compensazione delle somme da pagare. In effetti, il datore di lavoro ha la possibilità di effettuare un conguaglio con i contributi INPS obbligatori dovuti.

Infine, bisogna considerare i vari contratti di lavoro di categoria, che possono contenere regole diverse a seconda della tipologia del settore in cui si lavora. Consigliamo, vista la delicatezza dell’argomento, di rivolgersi ad un Patronato Sindacale, che potrà valutare il caso nello specifico e analizzare la situazione nel dettaglio, anche considerando la particolarità del settore di interesse.

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