Bollo auto non pagato, il fermo amministrativo: come funziona e come evitarlo

Uno dei provvedimenti più scomodi da subire ed assolutamente da evitare. Il fermo amministrativo nei dettagli.

Bollo auto controllare pagamenti
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Una pratica fastidiosa, certo, una pratica che nessuno vorrebbe mai subire, ma una pratica dal punto di vista dello Stato necessaria a far quadrare in qualche modo i conti. La possibilità di arrivare al fermo amministrativo nel caso di debito reiterato. La possibilità di bloccare, di fatto, la mobilità di un veicolo ed in un certo senso anche la relativa proprietà in seguito ad un debito persistente non saldato da parte del proprietario dello stesso. Il fermo amministrativo è in pratica uno degli ultimi tentativi, se non l’ultimo in alcuni casi da parte dello Stato per provare ad esigere un credito dovuto da parte del debitore.

Comuni, INPS, Regioni, Stato, possono, attraverso la collaborazione di concessionari della riscossione, bloccare, di fatto, un bene mobile de debitore, iscritto presso i pubblici registri, l’esempio principe è chiaramente rappresentato dagli autoveicoli. Lo scopo del fermo è chiaramente la riscossione di un credito non pagato. Tra i tributi non pagati che portano alla messa in atto del fermo amministrativo troviamo in genere proprio il bollo auto ma non solo. La cartella esattoria, il fermo steso e l’iscrizione a ruolo del debito rappresentano in un certo senso la minaccia ultima da parte dello Stato al debitore.

Fermo amministrativo: come funziona rispetto al mancato pagamento del bollo auto

Il fermo amministrativo può essere predisposto al concessionario della riscossione, ad esempio in merito ad un veicolo nel caso di mancato pagamento di una cartella esattoriale relativa al bollo auto. La disponibilità del veicolo in questione sarà limitata fino a quando il debito non sarà saldato e di conseguenza avverrà la cancellazione del fermo stesso. In ogni caso, a seguito dell’iscrizione dello stesso fermo avremo le seguenti condizioni da rispettare:

  • impossibilitata a circolare, se circola è prevista la sanzione
  • non può essere radiato dal PRA
  • non deve essere demolito od esportato
  • anche se viene venduto, con atto di data certa successiva all’iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato dal PRA.

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Esistono poi, casi in cui non è possibile effettuare lo stesso fermo. Questo perchè potrebbe verificarsi la condizione in cui il veicolo risulta essere strettamente necessario al debitore, nonostante la situazione che lo coinvolge. Il debitore stesso, entro 30 giorni dalla ricezione della prima notifica di preavviso del fermo dovrà dimostrare, escludendo particolari condizioni di rientro dal debito che l veicolo è strumentale all’attività di impresa esercitata. In alternativa, che questa è fondamentale per lo spostamento e la mobilità di persone diversamente abili. In questo caso specifico si passerà alla cancellazione del fermo stesso.

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