Fondi bilaterali di solidarietà, prepensionamento e turnover: tutte le novità dell’ultima ora

Un interessante emendamento nel percorso di conversione in legge del decreto Energia amplia l’ambito di applicazione dei fondi bilaterali.

Con la conversione del DL n. 21 del 2022 avremo nuove norme di garanzia, che consentiranno ai fondi bilaterali di favorire il turn-over tramite pensione anticipata e assunzioni di under 35. L’emendamento

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Nell’ambito del percorso di conversione del dl n. 21 di quest’anno, detto anche decreto Energia, le forze politiche hanno introdotto un emendamento che comporta una nuova possibile tipologia di prestazioni per i fondi bilaterali di solidarietà – istituiti presso l’istituto di previdenza.

In pratica la modifica in oggetto consentirebbe ai fondi bilaterali di favorire il turn-over, ossia il ricambio generazionale tra lavoratori. E ciò attraverso la pensione anticipata e le assunzioni di under 35. L’emendamento di fatto permetterebbe alle aziende, iscritte ai fondi, la pensione anticipata di tre anni ai lavoratori più anziani – a patto di disporre nuove assunzioni di giovani.

Vediamo allora un po’ più da vicino i contenuti di questa novità, che è ancora in attesa di conferma. Tuttavia l’approvazione dell‘emendamento da parte delle due commissioni rende assai probabile l’ok definitivo.

Pensione anticipata, turn-over e emendamento in arrivo: l’assetto attuale dei fondi bilaterali di solidarietà

Ricordiamo che l’emendamento in oggetto, dal punto di vista tecnico, appone una modifica sostanziale a quanto di rilievo in materia – contenuto nel Jobs Act. Di fatto siamo innanzi ad un prossimo allargamento dell’ambito di attività dei fondi bilaterali. Nel dettaglio infatti i fautori dell’emendamento intendono modificare il comma 9 dell’art. 26 del d. lgs. n. 148 del 2015.

L’assetto normativo attuale dispone che i fondi bilaterali di solidarietà siano anzitutto espressamente mirati a garantire ai lavoratori una tutela effettiva durante il rapporto di lavoro. Inoltre detti fondi sono costituiti altresì per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal primo gennaio 2022.

Specifici compiti

Non solo. Rimarchiamo che ad oggi i fondi bilaterali citati hanno una serie di specifici compiti. Li riassumiamo di seguito:

  • Garanzia ai lavoratori di prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, oppure prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale di cui alla normativa vigente.
  • Attribuzione di un assegno straordinario al fine di sostenere il reddito, previsto nel quadro dei processi di agevolazione del turn-over, nei confronti dei lavoratori che ottengano i requisiti previsti per il prepensionamento o il pensionamento di vecchiaia nei successivi 5 anni.
  • Partecipazione al finanziamento di percorsi formativi di riconversione o riqualificazione professionale. E ciò anche nell’ambito di un concorso con distinti fondi nazionali o UE.

Ebbene, il disegno di legge di conversione del decreto Energia aggiunge alle appena citate finalità anche l’obiettivo di assicurare, in via opzionale, il pagamento mensile di contributi previdenziali:

  • nel quadro dei processi collegati alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni;
  • permettendo l’assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni, compiuti presso lo stesso datore di lavoro.

La portata innovativa dell’emendamento

Abbiamo detto che la nuova norma in arrivo nella conversione del DL 21 del 2022 permette di fatto ai fondi bilaterali di favorire il turn-over (pensione anticipata e assunzioni di under 35). In concreto infatti l’articolo dispone che i fondi bilaterali di solidarietà costituiti l‘Inps possono disporre, per i datori di lavori iscritti:

  • il versamento mensile, a carico del fondo stesso, di contributi previdenziali per lavoratori prossimi al conseguimento dei requisiti per la pensione (sia di vecchiaia che anticipata);
  • in corrispondenza di un numero pari di assunzioni di dipendenti di età non al di sopra dei 35 anni.

In particolare, gli oneri economici legati alla nuova tipologia di prestazione sono da ritenersi a mero carico del fondo bilaterale stesso. E ciò ovviamente nel pieno rispetto dei principi dell’equilibrio e della sostenibilità finanziaria previsti dal Regolamento del fondo in oggetto.

Concludendo, appare dunque evidente che soltanto con il testo definitivo avremo le conferme ufficiali su queste novità e, eventualmente, potranno essere di supporto eventuali chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro.

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