Pensione invalidità e rimborso spese sanitarie: non è previsto e il motivo è sconcertante

Pensione invalidità e rimborso spese sanitarie: secondo quanto riportato dalla normativa attuale il rimborso non è previsto. Scopriamo per quale motivo.

Le persone disabili che percepiscono la pensione di invalidità non hanno diritto al rimborso delle spese mediche, perché per loro è già prevista l’esenzione al pagamento dell’Irpef.

Pensioni invalidità e rimborso spese sanitarie
Adobe stock

Alcune agevolazioni, che la normativa in vigore prevede per le persone affette da invalidità e che percepiscono la relativa indennità, rappresentano delle detrazioni Irpef. Per le spese mediche, le persone affette da disabilità comprovata hanno diritto ad una detrazione pari al 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di medicinali o per le visite mediche.

In sostanza, non si tratta di un rimborso ma di una riduzione dell’imposta che contribuisce a diminuire il valore delle spese sostenute.

Nel caso in cui il disabile non percepisca alcun reddito tassabile, egli non ha l’onere di versare l’IRPEF e dunque non deve detrarre le spese.

In alcuni casi, la detrazione del 19% può essere usufruita dal familiare della persona disabile, purché quest’ultimo risulti fiscalmente a carico di chi beneficia della detrazione.

Pensioni invalidità e rimborso spese sanitarie: cosa prevede la normativa?

Secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore, per quanto riguarda l’IVA agevolata sugli acquisti, questa è fruibile a prescindere dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, il soggetto affetto da disabilità grave con ridotte capacità motorie ha il diritto ad ottenere un’agevolazione dell’IVA al 4% anziché al 22% sugli acquisti di veicoli per uso promiscuo o per trasporti specifici.

In questo caso, l’agevolazione è prevista anche se il disabile non ha un reddito personale e dunque non deve versare l’Irpef.

Ad ogni modo, ricordiamo che l’IVA agevolata al 4% è fruibile per l’acquisto dei seguenti beni:

  • Strumenti necessari all’accompagnamento e alla deambulazione o al sollevamento dei disabili
  • Sussidi tecnici ed informatici che servono a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap
  • Prodotti editoriali destinati all’utilizzo dei non vedenti e degli ipovedenti
  • Protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti
  • Apparecchi di ortopedia, apparecchi di protesi dentaria oculistica e altre.
Impostazioni privacy