Abbonamenti e servizi digitali: il diritto di recesso, meglio sapere cosa dice la legge

Si può avere la restituzione dei soldi per un abbonamento, quali sono i dettagli circa il diritto di recesso per servizi e prodotti digitali? Alcuni dettagli

Abbonamenti e servizi digitali: il punto sul diritto di recesso, cosa sapere
Computer (fonte foto: adobestock)

Tra i tanti temi che destano attenzione, a maggior ragione nel caso di abbonamenti, servizi digitali, online e quant’altro, vi è quello inerente il diritto di recesso, che chi compie acquisti online può esercitare entro quattordici giorni dal ricevimento delle merce.

Ovvero, il soggetto interessato può procedere alla restituzione delle merce pur avendolo aperto dall’imballaggio ed utilizzato, e chiedere la restrizione di quanto pagato. Per quanto concerne i contenuti digitali vi è però una specifica disciplina secondo il codice del consumo.

Ad approfondire il tema è laleggepertutti.it, che menziona anche la Corte di giustizia dell’Unione Europea, che si è occupata della questione in una sentenza recente, n.641/19 dell’8/10/2020 in merito ai servizi online, abbonamenti e programmi, e nello specifico quanto e se vi è il diritto di recesso.

Call center e chiamate mute, suona ma nessuno risponde: perché e cosa fare

Diritto di recesso: cos’è, come funziona, a chi spetta e quando, codice del consumo

Come approfondito da Laleggepertutti, il diritto di recesso, anche conto come diritto di ripensamento, spetta ogni qual volta un soggetto, un consumatore, chi cioè soddisfa un’esigenza personale slegata dal lavoro e che dunque non chiede fattura, acquista fuori dai locali commerciali.

In tal senso, per locali commerciali ci si riferisce ai tradizionali negozi fisici. Quindi il diritto spetta nel caso di acquisti su Internet, da televendita o mediante operatori telefonici. Non è concesso a chi compra nelle fiere, si legge.

Il suddetto diritto va esercitato entro quattordici giorni, entro questo termine basta spedita una raccomandata o per mediante cui il consumentare dichiara di voler esservitare il diritto di recesso, e dunque anticipa a colui che ha venduto la restituzione della merce in questione.

L’indirizzo dove inviare la comunicazione deve essere reso noto dal venditore sul sito oppure nel contratto; qualora non sia reso noto, viene spiegato da Laleggepertutti che il diritto in questione può essere esercitato senza limiti temporali. In seguito alla conuncaizone, il consumatore dovrà inviare il pacco al venditore entro 14 giorni e a proprie spese.

Eccezioni e altri dettagli

Per quel che concerne le eccezioni previste dal Codice del consumo, ve ne sono diverse, tra cui per esempio i contratti di servizi in seguito alla completa prestazione del servizio, a patto che l’esecuzione di tale servizio sia iniziata mediante accordo del consumatore e con la sua rinuncia al diritto di recesso. Ancora, la fornitura di beni sigillati che non si prestano alla restituzione per ragioni igieniche o legate alla protezione della salute e sono stati aperti in seguito alla consegna; beni confezionati su misura oppure personalizza o banche che rischiano di deteriorarsi o di andare in breve tempo a scadenza.

Per quel che concerne i prodotti digitali, Laleggepertutti spiega che ad esser indicati sono due casi. In primo luogo software informatici sigillati che sono stati aperti in seguito alla consegna; si tratta di un supporto materiale che, però, può essere duplicato in modo semplice. In secondo luogo i contenuti digitali mediante un supporto non materiale, se l’esecuzione ha avuto inizio con accordo espresso del consumatore e mediante la sua accettazione circa il fatto che in tale ipotese avrebbe poi perso il diritto di recesso. Si tratta del caso di chi scarica un software da internet a pagamento.

Rispetto ai contenuti digitali, viene spiegato che la legge li definisce come dati prodotti e forniti in formato di digitale, mentre i servizi digitali come un servizio che permette al consumatore di creare, trasformare, memorizzar i dati o taverni accesso in formato digitale; un servizio che permette di condividere dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di questo servizio o qualsiasi altra interazione con i dati.

Quando si parla di prodotti digitali, si spiega ancora, generalmente si intende un’app oppure un software per computer o smartphone, e in via generale, rispetto ai contenuti digitali si fa riferimento a dati prodotti e forniti in formato digitale, come nel caso di programmi informatici, applicazioni, giochi, musica e così via.

Al di dà del fatto che il relativo accesso avvenga mediante download, streaming o altro mezzo. Anche l’accesso a pagamento ad una banca dati, social network, sito di incontri, e altro ancora, dunque, rappresentano prodotti digitali, spiega Laleggepertutti.

Diritto di recesso per contenuti digitali, servizi online e questione pagamento

Anche per contratti di questo tipo, spiega Laleggepertutti.it, il consumatore beneficia del diritto di recesso, a meno che questi non abbia acconsentito che l’esecuzione del contratto avesse inizio durante il periodo di recesso e abbia riconosciuto, quindi, la perdita di tale diritto. Tale consenso può essere chiesto anche durante l’approvazione del condizioni generali del contratto, al momento della sottoscrizione del servizio, attraverso un clicl sulla casella o con accettazione all’interno contenuto negoziale, si legge.

Potrebbe quindi essere semplice da parte del venditore escludere il consumatore dall’esercizio di tale diritto, viene spiegato, legando il consenso all’acquisto stesso.

Poi, si legge ancora su Laleggepertutti.it, vi è la possibilità che il venditore possa fare richiesta di un compenso per il periodo in cui l’utente ha usufruito del servizio.

Ci si chiede dunque se il venditore possa pretendere una parte del prezzo proporzionato alla prestazione resa, e viene menzionata la Corte di giustizia dell’UE, nella cui sentenza spiga che se da un lato il consumatore dovrebbe usufruire del diritto di recesso anche qualora abbia fatto richiesta della prestazione dei servizi prima delle fine del periodo di recesso, dall’altro, qualora questi ne eserciti il diritto, il professionista dovrebbe essere certo di essere adeguatamente pagato per il servizio fornito.

Il calcolo circa l’importo proporzionale dovrebbe essere basato sul prezzo concordato nel contratto a meno che il consumatori dimostri che “il prezzo totale è di per sé sproporzionato, nel qual caso l’importo da pagare è calcolato sulla base del valore di mercato del servizio fornito”.

Rispetto al valore di mercato, questo andrebbe definito con un “confronto con il prezzo di un servizio equivalente prestato da altri professionisti alla data di conclusione del contratto”. Quindi, il consumatore dovrebbe chiedere la prestazione dei servizi prima della conclusione circa il periodo di recesso mediante esplicita richiesta, e qualora si tratti di casi contatti negoziai fuori dei locali commerciali, su di un supporto durevole. Allo stesso modo, il professionista dovrebbe informare il consumatore, su di un supporto durevole, di ogni obbligo di pagamento dei costi che corrispondono a servizi già prestati.

Rispetto all’importo che il venditore è tenuto a restituire, viene menzionata la Corte che sottolinea che l’interpretazione dell’articolo 14 paragrafo 3, direttiva 2011/83, va fatta nel senso in cui, ai fini di determinare l’importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista nel caso in qui il consumatore abbia espressamente farro richiesta che l’esecuzione del contratto concluso abbia inizio nel coso del periodo di recesso ed egli receda da questo contratto, occorre, secondo linea di principio, “tener conto del prezzo convenuto in detto contratto per tutte le prestazioni oggetto del contratto medesimo e calcolare l’importo dovuto pro rata temporis”

Soltanto qualora il contratto giunto a conclusione preveda espressamente che una o più prestazioni siano fornite integralmente dall’inizio dell’esecuzione del contratto, in modo distinto, a un prezzo che deve essere pagato separatamente, bisogna considerare, nel calcolo dell’importo dovuto al professionista in applicazione dell’art.14, par.3, di questa direttiva, dell’intero prezzo previsto per una prestazione simile.

E ancora che va interpretato secondo il senso in cui, per la valutazione del prezzo totale, se questo sia eccessivo, bisogna considerare il prezzo del servizio offerto dal professionista ad altri consumatori “alle stesse condizioni nonché di quello del servizio equivalente fornito da altri professionisti al momento della conclusione del contratto“.

Questi, alcuni dettagli che emergono dall’approfondimento di Laleggepertutti.it; è in ogni modo importante che ciascuno approfondisca il tema ed altri aspetti mediante un confronto con esperti del campo e professionisti del settore, ai fini di chiarire ogni eventuale dubbio, aspetto, condizioni e quanto di importante c’è da sapere al riguardo.

Impostazioni privacy