Riforma fiscale: il Fisco spiega come cambia la busta paga, dalle detrazioni all’assegno unico

La riforma fiscale con la riduzione delle aliquote incide anche sulle detrazioni in busta paga, sull’assegno unico e universale figli. 

La circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022 fornisce importanti chiarimenti sulla busta paga in base all’applicazione dell’articolo 1, dal comma 2 al comma 8, della legge di Bilancio 2022.

il Fisco spiega come cambia la busta paga dalle detrazioni all'assegno unico
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Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal primo gennaio 2022, sono finalizzate alla riduzione della pressione fiscale con la modifica del sistema di tassazione ai fini IRPEF. Inoltre, stabilisce in modo definitivo l’esenzione l’esenzione dall’IRAP per le persone fisiche che esercitano attività commerciali, arti e professioni. Infine, dispone il differimento delle addizionali comunali e regionali.

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In riferimento alle nuove aliquote IRPEF la circolare illustra le principali modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022.

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In particolare sottolinea che rispetto alla normativa vigente, gli scaglioni sono così modificati:

1) l’aliquota dello scaglione per i redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, è ridotta dal 27 al 25 per cento;

2) l’aliquota dello scaglione per i redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, è ridotta dal 38 al 35 per cento;

3) soppressa l’aliquota del 41 per cento, applicata allo scaglione di redditi oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro;

4) i redditi sopra i 50.000 euro sono tassati al 43 per cento.

Detrazione in busta paga da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e altri redditi

La circolare evidenza le modifiche apportate alle detrazioni dell’ex articolo 13 del TUIR, riferite al lavoro dipendente e assimilati, alle pensioni, al lavoro autonomo e altri redditi. Oltre alla rimodulazione delle detrazioni per scaglioni di reddito, è inserita anche la modifica dei correttivi applicati nel caso in cui il reddito complessivo annuo rientri in determinate soglie.

Nello specifico, l’Agenzia spiega che tali correttivi saranno corrisposti per il loro valore complessivo nel corso dell’anno 2022, sena apportare alcuna modifica nel periodo di lavoro riferito all’anno 2022 e il sostituto di imposta, riconosce gli stessi dal primo gennaio 2022  nel periodo di paga. Ad eccezzione del ricalcolo della fine dell’anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, nella circolare è ribadito, che ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendenti, non devono essere computati i giorni di assenza ingiustificata derivanti dalla violazione dell’obbligo del green pass – Covid 19. In effetti, le detrazioni per lavoro dipendente, devono essere rapportate al numero dei giorni compresi nella durata del periodo di lavoro, per il quale si ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. Quindi, sono esclusi i gironi in cui il reddito non spetta.

Bonus busta paga 100 euro: trattamento integrativo

Nella circolare sopra menzionata, è chiarito che nel caso non vi sia “capienza” dell’imposta per le detrazioni sui redditi di lavoro dipendente, la soglia di reddito sopra al quale il trattamento integrativo, il cosiddetto “bonus busta paga di 100 euro” non spetta,  è stata ridotta da 28.000 euro a 15.000 euro.  Inoltre, il bonus busta paga di 100 euro al mese, è comunque riconosciuto se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non oltre a 28.000 euro, sempre con la condizione di “incapienza”. Specifica che bisogna valutare sia la condizione di “capienza” sia quella di “incapienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Inoltre, per le detrazioni del nucleo familiare, dal primo marzo 2022 sono in vigore le nuove disposizioni dell’assegno unico universale, anche se per i figli maggiorenni la detrazione nel 730 spetta solo in determinate condizioni.

Infine, la circolare precisa che i sostituti di imposta devono riconoscere il trattamento integrativo in via automatica, cioè senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei sostituiti. Invece, i contribuenti che non hanno il sostituto d’imposta possono richiedere il trattamento integrativo, direttamente nella dichiarazione dei redditi annuale.

Assegno unico e universale

Sarà erogato dal primo marzo 2022 l’assegno unico e universale per le famiglie che ne faranno richiesta. L’assegno unico figli è rapportato ai valori dell’ISEE e può essere richiesto anche senza la presentazione dell’ISEE. Il valore riconosciuto va da un importo di 175 euro per figli fino a 50 euro fino ad un ISEE di 40.000 euro o senza ISEE, per i figli minorenni. Invece, per i figli maggiorenni, l’importo corrisposto dall’INPS va da un massimo di 85 euro ad un minimo di 25 euro (quota fissa senza ISEE).

L’assegno unico e universale per i figli è riconosciuto dal settimo mese di gravidanza fino al 21° anno di età, se il figlio frequenta un corso di studio universitario, un percorso di formazione, un rapporto di lavoro con redditi non superiore a 8.000 euro, e se è iscritto alle liste dei centri per l’impiego in cerca di lavoro. Per ottenere l’assegno dall’INPS i figli devono essere fiscalmente a carico.

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