Pagamento della multa stradale non sempre è dovuto: ecco quando le sanzioni cadono in prescrizione

Anche nei confronti della multa stradale si applica il meccanismo della prescrizione, a favore dell’automobilista. Come funziona? Scopriamolo.

La prescrizione è un istituto giuridico che si applica in tantissime situazioni pratiche, comprese le violazioni delle regole di cui al Codice della Strada. Quando la multa è prescritta?

Pagamento multa stradale
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L’automobilista avrà tutto l’interesse a sapere quali sono i tempi di prescrizione di una multa stradale o della cartella esattoriale collegata ad una sanzione non pagata dal trasgressore.

Ebbene in caso di prescrizione, infatti, il soggetto al quale era stata inflitta una multa non è più tenuto a rispettare l’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria o a far fronte a quanto indicato nella cartella esattoriale in materia.

Di seguito spiegheremo in sintesi che cosa si deve intendere per prescrizione e come fare a sapere se quest’ultima è scattata a favore dell’automobilista multato.

Multa stradale e prescrizione: il contesto di riferimento

Nel diritto la prescrizione è uno dei concetti principali e infatti se ne trova ampia traccia anche nel Codice della Strada. In linea generale, la prescrizione si verifica in via automatica – senza obbligo di un provvedimento ad hoc del magistrato – attraverso il decorso del tempo.

E ciò tutte le volte nelle quali il creditore non eserciti il proprio diritto, chiedendo il pagamento di quando dovuto, oppure avviando le procedure di esecuzione per soddisfare la propria pretesa. In altre parole, se con il passare del tempo il debitore non riceve alcun avviso, diffida o atto esecutivo, potrà considerarsi libero dagli obblighi – in caso di intervenuta prescrizione.

Tuttavia, quest’ultima può essere interrotta con un qualsiasi atto di esercizio del credito (ad es. un sollecito). In queste circostanze, il termine tornerà a decorrere da capo, a cominciare dal giorno dopo.

Abbiamo accennato che questa regola generale vale anche per le multe stradali, e le eventuali cartelle esattoriali che scattano in ipotesi di mancato pagamento della sanzione. Vediamo più da vicino i dettagli.

Tempi di prescrizione 

Vero è che non esiste un registro in cui sono riportate le multe prescritte: è dunque compito all’automobilista fare il calcolo degli anni decorsi per controllare se appunto sono trascorsi i tempi della prescrizione, oppure no.

Posto che la prescrizione è una possibilità anche per le contravvenzioni dell’automobilista, ci si potrebbe conseguentemente domandare quando va in prescrizione una multa.

Ebbene, la legge ha stabilito che:

  • le sanzioni amministrative si prescrivono in 5 anni,
  • decorrenti dalla data a partire dalla quale il pagamento è dovuto (vale a dire dopo 30 giorni dalla notifica del verbale).

Ricordiamo che la multa stradale rientra nella vasta categoria delle sanzioni amministrative, perciò anch’essa si prescrive trascorsi 5 anni.

Analogamente, anche la cartella esattoriale, emessa in caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria della multa, segue la regola della prescrizione quinquennale. Il termine in questi casi decorre dalla data di notifica della cartella in oggetto.

L’automobilista farà bene a ricordare altresì che il verbale di multa deve essere notificato entro 90 giorni da quando è stata compiuta la violazione, a pena di decadenza. Superato il termine, il verbale è infatti da ritenersi annullabile con ricorso al giudice di pace o al Prefetto.

Intervenuta prescrizione della multa stradale: come capirlo?

A questo punto, facciamo chiarezza su come rendersi conto se davvero una multa è ormai prescritta. Ebbene, le situazioni possono essere le seguenti:

  • se all’automobilista non è stato notificato il verbale entro 90 giorni da quando ha commesso la violazione, la multa è illegittima. Ma attenzione perché, in dette ipotesi, l’annullamento non scatta in automatico ma impone il provvedimento di un’autorità, vale a dire giudice di pace o Prefetto, oppure anche lo stesso organo accertatore che ha emesso il verbale;
  • se all’automobilista è stata invece notificata la multa ma, di seguito, non gli è stato fatto pervenire alcun altro atto, dopo 5 anni la multa è da considerarsi prescritta. La prescrizione scatta in automatico, senza bisogno dell’intervento dell’autorità. In ragione di ciò, l’automobilista sarà libero di non pagare. Nel caso in cui dovesse ricevere un sollecito o una cartella, ma dopo la prescrizione, potrà certamente impugnare l’atto – facendo valere la prescrizione già intervenuta;
  • laddove l’automobilista non abbia pagato la multa ma abbia ricevuto una cartella esattoriale, l’ultimo atto si prescrive – in via automatica – dopo 5 anni dalla notifica al trasgressore.

Ricordiamo infine che, in riferimento all’ultimo punto, se il guidatore riceve dopo l’intervenuta prescrizione un atto come una intimazione di pagamento o un atto di pignoramento, dovrà fare opposizione contro detti atti – sottolineando che è già scattata la prescrizione del debito.

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