Pensioni: in questi casi spetta l’assegno pieno, lo chiarisce la Suprema Corte

In tema di pensioni, la Suprema Corte ha emesso una sentenza che tutela una categoria intera e specifica quale e perché.

Con la decisione n. 6217 di quest’anno la Corte di Cassazione stabilisce il trattamento più vantaggioso per quanto riguarda il calcolo percentuali di invalidità per tutte le vittime del dovere.

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In tema di pensioni un recentissimo provvedimento della Corte di Cassazione ha riconosciuto un punteggio di invalidità più elevato per le vittime del terrorismo e del dovere. In particolare, i più favorevoli criteri medico-legali di valutazione delle percentuali di invalidità, su cui sono calcolati i benefici nei confronti delle vittime, sono da farsi valere anche alle prime liquidazioni.

Si tratta della decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 6217 del 2022, la quale ha sancito la piena valenza dei nuovi criteri previsti dal DPR n. 181 del 2009 nei confronti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad esse equiparati.

Proprio questo decreto, che riporta il regolamento recante i criteri medico-legali per l’accertamento e la determinazione dell’invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi collegate, è stato determinante per quanto stabilito dalla Cassazione. Ecco qualche ulteriore dettaglio in proposito.

Pensioni e tutela a favore delle vittime del terrorismo e del dovere

Lo abbiamo accennato in apertura: criteri medico legali più favorevoli debbono essere utilizzati per la quantificazione percentuale delle invalidità per tutte le vittime del terrorismo e del dovere. Pertanto, anche per le nuove liquidazioni il giudizio di invalidità deve considerare la presenza dei danni morali.

Si tratta di una decisione della Suprema Corte, che certamente va a collocarsi in una linea di piena tutela verso tutte le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad esse equiparati.

Quanto chiarito e delineato nella decisione richiamata ha indubbio rilievo perché, in pratica, rappresenta la soluzione al problema che scaturiva dall’attribuzione di bassi punteggi di invalidità per le vittime, da parte delle Commissioni mediche.

Questa prassi aveva finora costretto coloro i quali erano stati valutati con criteri più restrittivi a chiedere la rivalutazione. Ciò all’evidente fine di conseguire benefici assistenziali coerenti al maggior grado invalidante da acclararsi.

L’evoluzione dell’orientamento della Cassazione

Lo rimarchiamo per chiarezza: la questione su cui la Cassazione si è pronunciata è relativa ai criteri di calcolo delle percentuali di invalidità applicabili alle liquidazioni delle provvidenze per le vittime del dovere (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), compiute dopo l’entrata in vigore del DPR. n. 181 del 2009.

La Corte di Cassazione con una anteriore sentenza aveva indicato il seguente orientamento:

  • vale il principio per il quale i criteri di calcolo più favorevoli di cui all’art. 4 del DPR. n. 181 del 2009 in quanto comprensivi, tra l’altro, anche del danno morale, si applicano esclusivamente alle liquidazioni pre entrata in vigore del DPR suddetto, vale a dire ad una platea ridotta di destinatari;
  • sulle nuove liquidazioni avrebbe potuto ottenere ristoro il mero danno biologico e l’invalidità permanente. Chiaro che questa impostazione era destinata a creare una ‘disparità’ di trattamento.

La nuova decisione indica invece un’evoluzione dell’orientamento in senso maggiormente protettivo per tutte le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad esse equiparati.

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Per le Sezioni Unite nelle norme di legge non sussiste alcuna espressa previsione, che sostenga una sorta di selettività del più favorevole meccanismo di calcolo dell’invalidità.

Nella decisione n. 6217 del 2022 la Cassazione indica in particolare i seguenti aspetti a tutela delle sopraccitate vittime:

  • è infondata la tesi per cui nella legge si sarebbe voluto introdurre una disparità di trattamenti liquidativi, in rapporto ad una misura di stampo indennitario assistenziale, a favore di persone nella stessa condizione di vittime del dovere o del terrorismo,
  • e ciò in mero collegamento con il momento in cui la liquidazione è stata effettuata,
  • oltre a ciò, è insostenibile la tesi per cui soltanto ad alcune delle vittime sia riconosciuto il danno morale nel computo dell’invalidità e ad altre invece no – e ciò per il mero fatto che la liquidazione sia avvenuta prima o dopo una data ‘spartiacque’.

Pertanto, l’aggiornato orientamento della Cassazione rimarca che il trattamento di coloro che abbiano subìto il danno o ottenuto la liquidazione prima dell’entrata in vigore del DPR n. 181 del 2009 deve essere identico a quello di chi lo abbia subìto o conseguito la liquidazione in un momento successivo all’entrata in vigore.

Si tratta insomma di criteri generalizzati valevoli a favore di tutte le vittime. Concludendo, i più favorevoli criteri medico-legali di valutazione delle percentuali di invalidità su cui sono commisurati i benefici alle vittime vanno applicati anche alle prime liquidazioni.

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