Regime forfettario e dichiarativi: a rischio il vantaggio fiscale

I lavoratori autonomi, le ditte individuali e i professionisti senza cassa devono compilare i dichiarativi fiscali, anche in regime forfettario.

Ogni anno in questo periodo ti torna a parlare della questione relativa alla gestione dei rimborsi e delle compensazioni dei contributi INPS da dichiarare. Di fatto, il regime fiscale italiano prevede un meccanismo fatto di saldi e acconti che vede il contribuente versare un acconto contributivo maggiorato, che successivamente verrà compensato o rimborsato nell’anno fiscale successivo.

Il dichiarativo fiscale, previsto anche per i lavoratori in regime forfettario, è un documento attraverso il quale il contribuente comunica all’amministrazione finanziaria statale il proprio reddito ed effettivo versamento delle relative imposte.

I contributi previdenziali INPS rappresentano a tutti gli effetti un onere deducibile. Per tale motivo nell’anno in cui si verifica la compensazione o il rimborso, il contribuente è tenuto a versare delle tasse sui suddetti importi. Ciò accade in funzione del fatto che nell’esercizio precedente, quegli stessi importi sono dedotti dal reddito.

La regola prevede che tutti i contribuenti abbiano la possibilità di scegliere tra due tipi di tassazione: ordinaria o separata.

Questi due sistemi comportano l’accesso ad aliquote abbastanza simili. Tuttavia, ci sono dei casi in cui le percentuali della tassazione divergono in maniera significativa.

Ma il problema che si presenta utilizzando questo meccanismo di tassazione ricade soprattutto sui contribuenti in regime forfettario.

Regime forfettario e dichiarativi

Questa categoria di contribuenti gode di un vantaggio fiscale che è applicato al momento della deduzione dei contributi INPS dal reddito di imposta o di lavoro autonomo soggetto a imposta sostitutiva.

Quando lo stesso contribuente si sottopone ad una compensazione o ad un rimborso dell’Irpef, potrebbe andare incontro ad un notevole svantaggio. IN questo modo. può avvenire l’annullamento, totale o parziale, del vantaggio fiscale preesistente.

Su tale problema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che nel 2019 ha proposto la seguente soluzione:

“ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva secondo il menzionato regime forfetario, il contributo previdenziale dedotto nel periodo d’imposta precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d’imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM”

Così facendo la compensazione o il rimborso dei contributi INPS versati potrà essere riportata direttamente sul quadro LM, che non individua il reddito di impresa o da lavoro autonomo. Questi importi verranno successivamente scalati da quelli versati l’anno precedente andando a creare un meccanismo che dal punto di vista fiscale è del tutto neutro.

Ad oggi esistono ancora due situazioni dubbie:

  • Come comportarsi per le compensazioni e i rimborsi di contributi già versati quando il contribuente esce dal regime forfettario
  • Come procedere in caso di compensazioni e rimborsi per le quote che eccedono gli importi già versati.

Quando queste due fattispecie si verificano al contribuente spetta l’onere della scelta tra trattazione ordinaria o separata. La conseguenza di ciò comporta l’applicazione di aliquote che potrebbero annullare o diminuire il vantaggio fiscale precedentemente riconosciuto.

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