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Economia e Finanza

Superbonus 110%: i condomini possono accollarsi l’intera spesa

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Continuano i chiarimenti in materia di Superbonus 110% da parte dell’Agenzia delle Entrate, in particolare gli interventi di efficientamento energetico nei condomini. 

Con una recente risposta all’interpello, il Fisco ha chiarito alcuni aspetti sul condominio e l’accollo delle spese da parte dei condomini. L’Agenzia ha esaminato il caso in cui non tutti i condomini sono favorevoli ad effettuare gli interventi che danno diritto al Superbonus 110%.

Superbonus 110%: i condomini possono scegliere l’accollo della spesa

L’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 620 del 22 settembre 2021 ha chiarito che il condomino o i condomini, che hanno interesse alla realizzazione di interventi condominiali, e intendono fruire della detrazione maggiorata al 110%, possono in sede di assemblea, manifestare l’intenzione di accollarsi la spesa. A patto che abbino la certezza di ottenere le agevolazioni fiscali.

Nel caso che gli interventi dimostrino la non corretta fruizione del Superbonus, la responsabilità ricade sul condomino o sui condomini che ne hanno fruito.

Da considerare che la normativa sul Superbonus ha numerose criticità e l’Agenzia delle Entrate costantemente pubblica chiarimenti con le risposte a interpello. Quando la normativa comporta continue modifiche nella sua applicazione, si configura tra le cause di “non punibilità”. Superbonus 110% e condominio: paradosso dell’Agenzia delle Entrate

LEGGI ANCHE>>>Superbonus e detrazione al 110%: importanti i dati in Catasto e non solo, lo dice l’AdE

Doppio salto di classe energetica

Un’altra criticità riguarda la certificazione del doppio salto di classe energetica. In effetti, il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 all’articolo 119, prevede come requisito indispensabile per la fruizione del Superbonus che l’immobile certifichi il doppio salto di classe energetica.

Questo significa che l’efficacia degli interventi effettuati deve essere attestata tramite una doppia certificazione di prestazione energetica. In effetti, una prima certificazione APE, deve essere basata sullo stato del fabbricato prima dell’inizio dei lavori. Mentre la seconda certificazione APE, deve attestare la prestazione energetica che garantisce l’applicazione dei vari interventi previsti nel progetto.

Quindi, deve riportare il doppio salto energetico dopo la realizzazione degli interventi previsti per l’agevolazione Superbonus 110%.

Angelina Tortora

Giornalista pubblicista iscritta all'Ordine dei Giornalisti della Campania, ragioniera commercialista iscritta all'ordine dei Revisori Legali. Si occupa di tematiche fiscali e previdenziali. Aiuta il lettore nel disbrigo delle pratiche, dalle più semplici alle più complesse. Direttrice della testata giornalistica InformazioneOggi.it, impegnata in vari progetti editoriali e sociali. Profilo Linkedin

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