È possibile trasferire un immobile in modo gratuito ed è il Fisco a spiegare come, le ultime novità

In tema di trasferimento gratuito di immobile, una recentissima risposta ad interpello delle Entrate risolve i dubbi di un contribuente. I dettagli.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta ad interpello n. 347 del 27 giugno ha fornito utili orientamenti in tema di trasferimento gratuito di immobile, contratto di mandato e trattamento fiscale.

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Nuovi utili chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 347 del 27 giugno. Questa volta il campo di riferimento dell’intervento dell’ente è il diritto civile – e in particolare il trasferimento dell’immobile, senza corrispettivo, dalla sfera giuridica della mandataria a quella del mandante. Ad esso, secondo l’Amministrazione finanziaria, deve essere applicata l’ordinaria disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Pertanto, onde sgomberare il campo da possibili dubbi, è valevole l’imposta sulle successioni e donazioni nei confronti dei trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi. Vediamo allora più da vicino i contenuti della recentissima risposta ad interpello delle Entrate, avente ad oggetto aspetti fiscali di sicuro rilievo.

Trasferimento gratuito di immobile: il trattamento fiscale

Grazie alla citata risposta a interpello, l’Amministrazione Finanziaria ha fatto luce sul trattamento fiscale, ai fini delle imposte indirette, del trasferimento di un immobile – a titolo gratuito – dalla sfera giuridica della mandataria a quella del mandante.

Nel parere dell’Agenzia si spiega che, con la reintroduzione delle imposte di successione e donazione, sono stati equiparati, dal lato fiscale, gli atti a titolo gratuito (differenti dalle donazioni, giacché privi dello spirito di liberalità) agli atti a titolo di donazione (con spirito di liberalità).

In dettaglio, nella risposta ad interpello dell’ente, si sottolinea che – in base al combinato disposto degli artt.1, d. lgs. n. 346 del 1990 e 2, comma 47, decreto legge n. 262 del 2006 – l’imposta sulle successioni e donazioni vale per il trasferimento di beni e diritti con atti a titolo gratuito che, come già spiegato con circolare del 22 gennaio 2008, n. 3/E, includono gli atti che non comportano a carico del beneficiario alcuna controprestazione, ma non hanno il caratteristico spirito di liberalità delle donazioni.

L’ente che svolge funzioni relative ad accertamenti e controlli fiscali e alla gestione dei tributi, nella stessa risposta ha chiarito che la legge prevede oggi l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, in base alle disposizioni del Testo unico delle disposizioni riguardanti l’imposta sulle successioni e donazioni. Fonte di riferimento è in particolare il decreto legislativo n. 346 del 1990.

Contratto di mandato

L’Agenzia delle Entrate si sofferma poi su quanto rappresentato da colui che ha fatto l’istanza di interpello, da cui la risposta dell’ente stesso. In particolare, nell’ipotesi nella quale il trasferimento gratuito dell’immobile tra le parti si compia per dare seguito ad un contratto di mandato in cui la mandataria si sarebbe impegnata ad acquistare un immobile a nome proprio, ma per conto del mandante, per poi successivamente cederlo al mandante stesso, detto ultimo atto – che produce dunque l’effetto di trasferire l’immobile a titolo gratuito a favore del mandante – assume rilievo sul piano fiscale essendo produttivo di effetti reali.

E ciò ai sensi dell’art. 1 TUS (Testo unico successioni), in base al quale l’imposta sulle successioni e donazioni vale sui trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte e sui trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.

Si tratta di una soluzione che è indipendente dalla circostanza che tra la cedente e il cessionario vi sia un rapporto di mandato senza rappresentanza, di cui all’art. 1705 del Codice Civile. Mentre l’Agenzia nella risposta ad interpello indica altresì che il Testo unico successioni non include alcuna specifica disposizione per i trasferimenti realizzati nell’ambito di questi rapporti contrattuali.

Pertanto, alla luce di quanto indicato all’ente, possiamo concludere che il trasferimento dell’immobile, senza corrispettivo, dalla sfera giuridica della mandataria a quella del mandante è sottoposto alla ordinaria disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, con applicazione dell’aliquota prevista nella misura dell’8% dalla legge. E sono altresì dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale del 2% e 1%.

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